In questo procedimento due coniugi italiani erano accusati, in concorso tra loro, del reato di alterazione di stato (art. 567, co. 2, c.p.) per avere chiesto la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato in India di un bambino che essi avevano avuto in quello Stato, mediante maternità surrogata. Il Tribunale di Milano li ha prosciolti da tale imputazione sulla base del fatto che in India, in assenza di una normativa sulla surrogazione di maternità, le linee guida adottate dalle autorità competenti prevedevano che nel certificato di nascita del bambino dovessero figurare solo i nomi dei genitori che avevano commissionato la maternità surrogata, e non quello della madre biologica. Al momento della formazione dell’atto, dunque, gli imputati avevano rispettato la lex loci extranazionale applicabile. Il Tribunale li ha però giudicati colpevoli di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale (art. 495, co. 2, c.p.) in quanto, nel chiedere all’Ufficio dell’anagrafe la trascrizione del certificato di nascita formato all’estero avevano omesso un elemento potenzialmente valutabile ai fini del rifiuto della trascrizione per contrarietà all’ordine pubblico (art. 18 d.p.r. n. 396/2000).