Sentenza del Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 27 gennaio 2015, n. 163

Il Tribunale di Firenze ha condannato per il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600 ter, co. 3, c.p.) un uomo che aveva pubblicato su un social network immagini di un rapporto sessuale avuto con una minore consenziente che aveva più di 14 anni. Il Tribunale ha invece escluso che la condotta dell’imputato integrasse il reato di produzione e utilizzazione di materiale pedopornografico (comma 1 dello stesso articolo), per la completa assenza della volontà dell’imputato di trarre qualsiasi forma di utilità dalla pubblicazione. La decisione si è fondata su un’analisi complessiva delle finalità per le quali le fattispecie penali dell’art. 600 ter sono state introdotte in Italia con l. n. 269/1998 e successive modifiche (l. n. 38/2006), in applicazione della Convenzione ONU sui diritti del bambino con il Protocollo sulla vendita, la prostituzione e la pornografia minorile, della rilevante normativa dell’UE e, da ultimo, della Convenzione del Consiglio d’Europa (c.d. di Lanzarote) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (l. n. 172/2012).

  • Vedi anche:

    Legge 1 ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

  • Lingua originale: Italiano