Sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. pen., 17 ottobre 2014

Il caso riguardava un detenuto a cui era stata applicata una doppia sanzione per il danneggiamento di suppellettili di proprietà dell’Amministrazione penitenziaria avvenuto in carcere, dapprima a titolo di illecito disciplinare, poi come illecito penale. Ciò sollevava la questione di una possibile violazione del principio ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU) che, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti umani ricorre quando si proceda più volte nei confronti di una persona per gli stessi fatti, da intendersi in senso materiale. Il principio è stato affermato dalla Corte nella sentenza Grande Stevens del 2014, in cui è anche detto che la riserva apposta dall’Italia all’art. 4 del Protocollo n. 7 per far salva la concorrenza di sanzioni penali e di sanzioni di altra natura previste nella legislazione nazionale, è di contenuto non sufficientemente preciso e, dunque, invalida. Adottando un’interpretazione dell’art. 649 c.p.p. conforme ai principi enunciati dalla Corte europea (come impongono le fondamentali sentenze della Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007), il Tribunale di Brindisi ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per bis in idem.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia

  • Lingua originale: Italiano