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Il Tribunale dei minorenni di Roma ha disposto l’adozione di una bambina da parte della convivente della madre biologica (le due donne avevano contratto matrimonio e fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita in Spagna). Il Tribunale ha applicato l’art. 44, co. 1, lett. d) l. n. 184/83 (come modificata dalla l. n. 149/2001) che, nel disciplinare l’adozione in casi particolari, consente l’adozione da parte di una persona non coniugata. Istituire una discriminazione basata sull’orientamento sessuale nell’applicare tale normativa sarebbe contrario al rispetto della vita privata e familiare e al principio di non discriminazione (artt. 8 e 14 CEDU), come interpretati dalla Corte europea dei diritti umani. La ratio dell’adozione in casi particolari, del resto, è quella di garantire l’interesse superiore del bambino in conformità alla Convenzione di New York del 1989. Nel caso di specie, si imponeva quindi il riconoscimento giuridico della relazione affettiva instaurata dalla minore con la donna da lei considerata una seconda figura genitoriale.