Per il TAR del Lazio, la giurisdizione amministrativa non è competente ad accertare il diritto di un cittadino straniero interdetto di chiedere per mezzo del proprio tutore la concessione di una cittadinanza diversa da quella di origine. Il diniego dell’amministrazione competente all’origine del ricorso era motivato dal fatto che l’istanza di concessione della cittadinanza italiana richiede una manifestazione consapevole della volontà, che l’interdetto non è in grado di rendere e che non può essere surrogata dal tutore. Per il ricorrente, tale provvedimento di diniego era in contrasto, tra l’altro, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (a cui è stata data esecuzione in Italia con l. n. 18/2009), la quale prevede il diritto delle persone con disabilità alla scelta della residenza, nonché all’acquisto e al mutamento della cittadinanza (art. 18). Il TAR del Lazio si è interrogato, anche richiamando i precedenti giurisprudenziali, sulla natura della dichiarazione di elezione della cittadinanza, ovvero se questa rientri o meno tra i cosiddetti “atti personalissimi”. In conclusione, il TAR ha ritenuto che la questione non era pregiudiziale o incidentale rispetto a diritti conoscibili ex art. 8 del codice del processo amministrativo, ma concerne la capacità di un soggetto privato e la definizione di una questione riservata per legge all’autorità giudiziaria ordinaria.