Sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, II sez. quater, 10 aprile 2014, n. 6074

Con la sentenza n. 6074/2014, il TAR per il Lazio ha disposto l’annullamento del provvedimento con cui era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno a un cittadino bengalese condannato per ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti. In particolare, il TAR ha evidenziato che, in conformità all’art. 26, co. 7 bis, del d.lg. n. 286/1998, la condanna con provvedimento irrevocabile con il conseguente effetto dell’automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno riguarda esclusivamente la fattispecie di “ingresso e soggiorno per lavoro autonomo”. Per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve essere specificatamente valutata la pericolosità sociale del richiedente. Nel caso di specie, la valutazione sulla pericolosità sociale del richiedente era manifestamente irragionevole, dal momento che egli aveva riportato un’unica condanna a pena patteggiata per la vendita di merce contraffatta, reato che non provoca particolare allarme nella collettività.

  • Vedi anche:

    Sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania, VI sez., 7 maggio 2014, n. 2866

  • Lingua originale: Italiano