Nel decidere su un caso di sfruttamento sessuale ai danni di una quindicenne, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma si è basato sulla nozione di ‘prostituzione minorile’ racchiusa nella Convenzione di Lanzarote per interpretare l’omonimo reato introdotto nel c.p. con l’art. 600 bis, co. 2. In merito al danno non patrimoniale, il Giudice ha ritenuto che la dazione di una somma di denaro non tutelasse adeguatamente la dignità umana della vittima, secondo il dettato costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Ha quindi stabilito che a titolo di risarcimento, l’autore del reato acquistasse a favore della vittima libri e film sulla storia e il pensiero delle donne e su questioni di genere, onde favorirne il superamento del pregiudizio morale subito e il recupero dell’autostima.