La sentenza riguarda il caso relativo alla prima donna ‘foreign fighter’ di nazionalità italiana condannata per il reato di partecipazione ad associazione terroristica ex art. 270 bis c.p., e ad altri membri della sua famiglia che intendevano trasferirsi in Siria per svolgervi azioni terroristiche a sostegno del sedicente Stato islamico (IS). Il g.u.p. ha anzitutto affermato il carattere di organizzazione terroristica dell’IS in conformità con le valutazioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, e in linea con pregresse sentenze della Cassazione. Ha poi condannato gli imputati per il reato di “partecipazione”, evidenziando che l’evoluzione delle norme rilevanti del c.p. (dal 2001 al 2015) ha portato a configurare progressivamente la fattispecie dell’associazione con finalità di terrorismo quale reato di pericolo, comprendente anche attività preparatorie e indipendente dalla effettiva commissione di azioni terroristiche. La giurisdizione italiana sussiste quando tali attività prodromiche si svolgono, anche parzialmente, in territorio italiano.
Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 6 ottobre 2015, n. 47489