Sentenza del Consiglio di Stato, VI sez., 11 marzo 2014, n. 2792

Con la sentenza n. 2792/2014, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del TAR per il Lazio relativa al risarcimento di danni causati dalla temporanea interruzione del collegamento marittimo tra Italia e Marocco con navi traghetto. Il ricorso era stato proposto nei confronti del governo italiano da una società di viaggi, la quale riteneva che le autorità statali avessero violato, tra l’altro, l’Accordo Italia-Marocco in materia di marina mercantile del 1982 (ratificato dall’Italia in base alla l. n. 433/1985), che obbliga le Parti contraenti a cooperare per rimuovere eventuali ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi tra i due Stati e a proteggere i rispettivi interessi in materia di commercio estero, istituendo anche una Commissione mista permanente (art. 19 dell’Accordo). Per il Consiglio di Stato, la circostanza che le autorità italiane non avessero convocato la Commissione al fine di ottenere l’applicazione dell’Accordo contro presunte attività discriminatorie del Marocco, rientrava tra le prerogative statali relative all’esercizio della protezione diplomatica. Lo Stato è infatti libero di decidere se adottare o meno misure di protezione diplomatica; non vi era inoltre certezza che tali misure, se adottate, sarebbero state efficaci a ripristinare tempestivamente il collegamento marittimo e ad evitare il danno lamentato dalla ricorrente.