Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 3 novembre 2017, n. 5085

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino afgano che secondo la normativa europea avrebbe dovuto chiedere protezione internazionale in Bulgaria, ritenendo che in territorio bulgaro non fosse garantito il rispetto dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti). Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, ha ribadito che gli Stati contraenti non possono fondarsi sulla presunzione che il richiedente asilo sia trattato conformemente agli obblighi internazionali ed europei nel Paese verso il quale dispongono il trasferimento, senza accertarsi che ciò non violi il divieto di espulsione verso un paese in cui la persona espulsa sia a rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali.