Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza con cui il TAR Campania-Napoli aveva respinto il ricorso avverso l’ordine di demolizione di alcune opere edilizie abusive effettuate su immobili soggetti a vincoli paesistici e, quindi, non suscettibili di sanatoria (art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003). Richiamando la giurisprudenza costituzionale e la Convenzione europea sul paesaggio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il paesaggio – inteso non come mero valore estetico o “bellezza naturale”, ma come complesso dei valori inerenti il territorio naturale – deve ricevere una tutela prevalente, quale “valore primario, complesso, unitario ed assoluto, che precede gli altri interessi pubblici e privati”.