Sentenza del Consiglio di Stato, III sez., 8 ottobre 2015, n. 5337

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Giustizia amministrativa

Con la sentenza n. 5337/2015, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR per la Lombardia n. 659/2015, che aveva parzialmente annullato il bando riguardante l’affidamento di servizi educativi, socio-assistenziali, psicologici e di supervisione presso centri diurni per disabili. La sentenza del TAR era fondata principalmente sul fatto che il bando non richiedeva l’appartenenza al ruolo medico-sanitario per poter ricoprire i ruoli di coordinatore e di educatore presso i centri. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in conformità con la Convenzione ONU del 2007, la disabilità non deve essere considerata esclusivamente come un problema sanitario, ma sulla base di un criterio relazionale, in vista di realizzare l’inclusione sociale delle persone con disabilità. In ragione di ciò, il personale richiesto per operare presso i centri diurni non può essere formato esclusivamente da personale sanitario, ma anche da personale idoneo a svolgere varie prestazioni educative e socio-assistenziali tali da migliorare la qualità della vita degli assistiti.