Sentenza del Consiglio di Stato, III sez., 22 maggio 2014, n. 3166

Con la sentenza n. 3166/2014, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino albanese giunto in Italia con un visto di ingresso ordinario, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana in Albania per motivi di lavoro, al quale era stato successivamente negato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego era dovuto al fatto che egli non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno con il datore di lavoro né perfezionato il  rapporto di lavoro presso l’Ufficio di collocamento; ciò, peraltro, non per causa imputabile al lavoratore straniero, ma per la sopravvenuta inattività dell’impresa. Secondo il Consiglio di Stato, tale circostanza avrebbe dovuto comportare quanto meno il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione e, trattandosi di una mera ‘irregolarità’ amministrativa sanabile, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dei nuovi elementi. Su tali basi, il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento del rifiuto oggetto della sentenza di primo grado del TAR Friuli Venezia Giulia.

  • Lingua originale: Italiano