ASGI -Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
La circostanza che un lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale (art. 24 d.lgs. n. 286/1998, testo unico sull’immigrazione) abbia ottenuto, per errore dell’amministrazione, un “rinnovo” del medesimo, ancorché esso non sia rinnovabile, costituisce – anche in assenza di altri requisiti previsti all’art. 38, co. 7, del regolamento di attuazione (d.p.r. n. 394/1999) – un “secondo titolo di soggiorno” idoneo per chiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Il rinnovo ha infatti dato luogo, di fatto, a una prolungata permanenza del richiedente in Italia, favorendone l’aspettativa di legittima permanenza e stabile inserimento sociale e lavorativo nel paese.