Sentenza del Consiglio di Stato, III sez., 15 ottobre 2013, n. 5002

La circostanza che un lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale (art. 24  d.lgs. n. 286/1998, testo unico sull’immigrazione) abbia ottenuto, per errore dell’amministrazione, un “rinnovo” del medesimo, ancorché esso non sia rinnovabile, costituisce – anche in assenza di altri requisiti previsti all’art. 38, co. 7, del regolamento di attuazione (d.p.r. n. 394/1999) – un “secondo titolo di soggiorno” idoneo per chiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Il rinnovo ha infatti dato luogo, di fatto, a una prolungata permanenza del richiedente in Italia, favorendone l’aspettativa di legittima permanenza e stabile inserimento sociale e lavorativo nel paese.

  • Lingua originale: Italiano