Sentenza del Consiglio di Stato, III sez., 14 novembre 2013, n. 2538

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Giustizia amministrativa

Con la sentenza n. 2538/2015, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal questore di Milano contro la sentenza del TAR per la Lombardia n. 2863/2011, che annullava il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da un cittadino albanese, per mancanza di una sostanziale motivazione relativa alla pericolosità attuale e concreta del richiedente. Il provvedimento di diniego non aveva considerato che l’immigrato aveva ottenuto nel 1999 il ricongiungimento familiare con la moglie, sua connazionale, e i figli. Inoltre, i provvedimento non teneva conto della presenza in Italia dei fratelli e delle sorelle del richiedente e dello stabile inserimento di quest’ultimo nel contesto lavorativo. Nel solco di una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di ricongiungimento familiare e della sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, i ‘legami familiari’ che l’immigrato ha consolidato nel territorio dello Stato sono da ricomprendersi tra i diritti umani fondamentali, meritevoli di tutela nel bilanciamento di interessi contrapposti.

  • Lingua originale: Italiano