Ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione, I sez. civ., 6 giugno 2013, n. 14329

Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 4 della l. n. 164/1982 nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatico scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio senza una pronuncia giudiziale di scioglimento. Secondo la Corte di cassazione, tale automatismo comporta una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto al matrimonio, riconosciuti sia dalla Costituzione (artt. 2 e 29) che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (artt. 8 e 12), minando il principio di autodeterminazione del soggetto che intende procedere alla rettificazione del sesso e interferendo nella sfera emotiva e nelle scelte relazionali dell’altro coniuge. La questione di costituzionalità è stata sollevata anche con riguardo all’art. 24 Cost. (diritto di difesa), in quanto i coniugi non hanno modo di esercitare il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale, e all’art. 3 Cost. (eguaglianza e non discriminazione) per l’ingiustificata disparità di trattamento tra tale ipotesi di scioglimento ex lege e le ipotesi di scioglimento a seguito di condanna del coniuge, in cui la scelta tra mantenimento e scioglimento del vincolo coniugale è rimessa invece all’altro coniuge.