Ordinanza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 10 settembre 2014, n. 19140

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Sentenze Altervista

Con questa ordinanza la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice di pace non poteva sospendere l’esecutività del decreto di espulsione di una cittadina brasiliana per l’unica ragione che essa era sottoposta a procedimento penale in Italia. L’esecuzione del provvedimento di espulsione non si pone in contrasto con il diritto di avere accesso al giudice secondo l’art. 24 Cost.. Questo diritto è infatti sufficientemente garantito dall’art. 17 del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), in base al quale lo straniero espulso sottoposto a procedimento penale è autorizzato dal questore a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di difesa.