Ordinanza della Corte di cassazione, VI sez. civ., 7 settembre 2012, n. 15025

Per l’autorizzazione alla temporanea permanenza nel territorio italiano del genitore del minore in base all’art. 31 d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) non è necessaria la presenza di situazioni di emergenza ed eccezionali, in quanto nel danno derivante al minore dall’allontanamento del genitore o dal definitivo sradicamento dall’ambiente familiare è possibile ricomprendere ogni danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave.