Ordinanza della Corte di cassazione, VI sez. civ., 20 giugno 2016, n. 12709

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano il cui trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (in attesa della decisione sulla sua domanda di protezione internazionale) era stato prorogato senza la partecipazione dell’avvocato difensore e l’audizione del trattenuto stesso. L’argomento del tribunale secondo cui l’audizione non era necessaria in quanto non richiesta dall’interessato era erroneo. Alla convalida della proroga si applicano infatti, automaticamente, le stesse garanzie della difesa predisposte per la convalida del periodo di trattenimento iniziale.