Ordinanza della Corte di cassazione, VI sez. civ., 18 febbraio-14 aprile 2014, n. 12609

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Diritto italiano

Il caso riguardava la convalida della detenzione temporanea in un centro di identificazione ed espulsione di una cittadina ucraina nei cui confronti era stato emesso un provvedimento di espulsione. La Corte di cassazione ha rilevato che l’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 (t.u. sull’immigrazione), non prevedendo che il giudice investito della convalida possa rilevare l’illegittimità manifesta del provvedimento di espulsione, si pone in contrasto con la CEDU e, più precisamente, con i principi relativi alle restrizioni della libertà personale consentite dall’art. 5, par. 1, lett. f) e con il diritto a un ricorso effettivo ex art. 13. Applicando i principi stabiliti dalla Corte costituzionale in materia di effetti della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea nell’ordinamento italiano, la Corte ha quindi dettato un’interpretazione della norma interna compatibile con l’art. 117, co. 1, Cost. e con le richiamate disposizioni internazionali, stabilendo che in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, il giudice ha il potere di rilevare incidentalmente, ai fini della propria decisione, la manifesta illegittimità del provvedimento.