Ordinanza della Corte di cassazione, VI sez. civ., 14 maggio 2013, n. 11451

E’ nullo il provvedimento che proroga oltre il termine massimo di 60 giorni il trattenimento nel centro di identificazione e di espulsione (CIE) del cittadino straniero che non possa essere immediatamente espulso. La proroga oltre tale termine, infatti, comporta una privazione della libertà personale che viola l’art. 5 della Convenzione europea sui diritti umani e che non è prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998.