E’ nullo il provvedimento che proroga oltre il termine massimo di 60 giorni il trattenimento nel centro di identificazione e di espulsione (CIE) del cittadino straniero che non possa essere immediatamente espulso. La proroga oltre tale termine, infatti, comporta una privazione della libertà personale che viola l’art. 5 della Convenzione europea sui diritti umani e che non è prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998.