Ordinanza della Corte di cassazione, sez. lav., 29 gennaio 2014, n. 11053

Con questa ordinanza la Corte di cassazione ha sollevato nuovamente la questione di legittimità dell’art. 80, co. 19, l. n. 388/2000 (già oggetto, per altro profilo, della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2013), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. In quanto discriminazione irragionevole, tale disposizione appare infatti contraria all’art. 14 CEDU, all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché alla protezione del diritto alla salute e di diritti sociali costituzionalmente garantiti. Richiamando la pertinente giurisprudenza della Corte costituzionale, l’ordinanza si sofferma sull’impossibilità di interpretare la norma in questione in modo conforme alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e, per altro verso, di disapplicarla, non avendo le norme della CEDU effetti diretti nell’ordinamento italiano; da qui, l’obbligo di rimettere la questione alla Corte costituzionale.