Con questa ordinanza la Corte di cassazione ha sollevato nuovamente la questione di legittimità dell’art. 80, co. 19, l. n. 388/2000 (già oggetto, per altro profilo, della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2013), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. In quanto discriminazione irragionevole, tale disposizione appare infatti contraria all’art. 14 CEDU, all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché alla protezione del diritto alla salute e di diritti sociali costituzionalmente garantiti. Richiamando la pertinente giurisprudenza della Corte costituzionale, l’ordinanza si sofferma sull’impossibilità di interpretare la norma in questione in modo conforme alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e, per altro verso, di disapplicarla, non avendo le norme della CEDU effetti diretti nell’ordinamento italiano; da qui, l’obbligo di rimettere la questione alla Corte costituzionale.
Sentenza della Corte costituzionale 11 marzo 2013, n. 40