Ordinanza della Corte di cassazione, S.U. civ., 22 dicembre 2016, n. 26661

Le S.U. della Corte di cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla richiesta di reintegro di un lavoratore licenziato da un istituto di cultura spagnolo (organismo di uno Stato estero), hanno chiarito che, in applicazione del principio dell’immunità ristretta degli Stati, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Per le S.U., una soluzione diversa non è ammissibile alla luce dei principi sanciti nell’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (ratificata dall’Italia con l. n. 5/2013) che, come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sono parte integrante del diritto internazionale consuetudinario.

  • Vedi anche:

    Legge 14 gennaio 2013, n. 5, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

  • Lingua originale: Italiano