Ordinanza della Corte di cassazione, IV sez. lav., 17 dicembre 2014, n. 4881

Con questa ordinanza la Corte di cassazione ha nuovamente rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, co. 777, l. n. 296/2006 nella parte in cui produce effetti retroattivi sul contenzioso relativo al trattamento pensionistico di lavoratori che hanno versato in parte i contributi previdenziali nella Confederazione elvetica. Per tale ragione, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 2011 concernente il trattamento pensionistico di lavoratori italiani in Svizzera (Maggio e altri c. Italia). La Corte costituzionale si era già pronunciata negativamente sulla questione, nella sentenza n. 264 del 2012. In seguito, però, la Corte europea ha ribadito la condanna dell’Italia per lo sproporzionato sacrificio dei diritti pensionistici dei ricorrenti rispetto alla tutela di altri interessi pubblici (decisione del 2014 sul caso Stefanetti e altri c. Italia).