Ordinanza della Corte di cassazione, III sez. pen., 30 aprile 2014, n. 20636

Con questa ordinanza la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, co. 2, d.p.r. n. 380/2001 (t.u. in materia edilizia) relativo alla confisca di terreni abusivamente lottizzati e di costruzioni abusive, per contrasto con il principio di legalità e con la protezione del diritto di proprietà (art. 7 CEDU e art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU), come interpretati dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza Varvara c. Italia. In detta pronuncia, la Corte europea ha ritenuto che in assenza di condanna per abuso edilizio a seguito di prescrizione, la confisca non possa essere disposta senza violare le citate disposizioni convenzionali. Secondo la Corte di cassazione tale tutela assoluta della proprietà è però incompatibile con la protezione di altri valori tutelati dalla Costituzione italiana – quali l’ambiente e il paesaggio, la salute umana – e con le stesse previsioni costituzionali circa la funzione e utilità sociale della proprietà. L’ordinanza si sofferma ampiamente sulla giurisprudenza costituzionale che impone, in ipotesi di conflitto tra norma interna e norma della CEDU non risolvibile per via interpretativa, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna.