Ordinanza della Corte di cassazione, I sez. pen., 6 luglio 2017, n. 52613

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Giurisprudenza penale

Con questa ordinanza, la I sez. pen. della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 216, ultimo comma, e 223 della l. fallimentare (r.d. n. 267/1942 e successive modifiche), nella parte in cui dispongono che alla condanna per i reati ivi previsti consegue automaticamente l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese per la durata di dieci anni (anche quando la durata della pena principale sia inferiore). La Corte ha ritenuto non manifestamente infondata, tra le altre censure, la indebita ingerenza nella vita privata (art. 8 CEDU) e la sproporzionata compressione dei diritti economici (Protocollo n. 1 alla CEDU) derivanti dalla automaticità della sanzione accessoria.