La Corte d’appello di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 603, co. 3 bis, c.p.p. relativamente agli artt. 111 e 117 Cost. La norma censurata, introdotta con la l. n. 103/2017 di riforma del c.p.p., prevede l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di appello del p.m. contro una sentenza di proscioglimento. Tale riforma legislativa accoglie un consolidato orientamento della Corte di cassazione conforme all’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, che garantisce il diritto dell’imputato di “esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico”. Tuttavia, secondo la Corte d’appello di Trento, la norma è disarmonica rispetto ai processi celebrati con rito abbreviato, che fanno eccezione alla regola dell’oralità e immediatezza dell’acquisizione probatoria. Al riguardo, la Corte ha evidenziato che l’art. 6 della CEDU non stabilisce l’obbligatorietà dell’assunzione della prova, ma si limita ad attribuire all’imputato il diritto di esaminare o far esaminare i testi; la CEDU pertanto non impedisce una diversa scelta dell’imputato a favore del rito abbreviato.