Ordinanza della Corte d’appello di Napoli, VIII sez. pen., 15 marzo 2017

La Corte d’appello di Napoli ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità di alcune norme che dispongono misure di prevenzione personali e patrimoniali (artt. 1, 3 e 5 l. n. 1423/1956 e art. 19 l. n. 152/1975, trasposte negli artt. 1, 4, co. 1, lett. c), 6 e 8 d.lgs. n. 159/2011) per sospetto contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4 alla CEDU e all’art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1 alla CEDU. La Corte si è conformata all’interpretazione della Corte europea dei diritti umani circa la contrarietà della normativa italiana alla libertà di circolazione (caso de Tommaso c. Italia, sent. Grande Camera del 23 febbraio 2017). A differenza di altri giudici di merito, essa ha ritenuto che il possibile conflitto tra norme interne e il giudicato della Grande Camera del 2017 dovesse essere rinviato per soluzione alla Corte costituzionale.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; Decreto del Tribunale di Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, 7 marzo 2017, n. 13; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. penale, 4 aprile 2017; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 27 aprile 2017, n. 40076; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. pen. misure di prevenzione, 16-29 maggio 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194

  • Lingua originale: Italiano