La Corte d’appello di Napoli ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità di alcune norme che dispongono misure di prevenzione personali e patrimoniali (artt. 1, 3 e 5 l. n. 1423/1956 e art. 19 l. n. 152/1975, trasposte negli artt. 1, 4, co. 1, lett. c), 6 e 8 d.lgs. n. 159/2011) per sospetto contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4 alla CEDU e all’art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1 alla CEDU. La Corte si è conformata all’interpretazione della Corte europea dei diritti umani circa la contrarietà della normativa italiana alla libertà di circolazione (caso de Tommaso c. Italia, sent. Grande Camera del 23 febbraio 2017). A differenza di altri giudici di merito, essa ha ritenuto che il possibile conflitto tra norme interne e il giudicato della Grande Camera del 2017 dovesse essere rinviato per soluzione alla Corte costituzionale.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; Decreto del Tribunale di Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, 7 marzo 2017, n. 13; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. penale, 4 aprile 2017; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 27 aprile 2017, n. 40076; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. pen. misure di prevenzione, 16-29 maggio 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194