Ordinanza della Corte costituzionale 24 febbraio 2016, n. 54

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G.U. 23 marzo 2016, n. 12

Con questa ordinanza, la C. cost. ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza d’oggetto della questione di legittimità costituzionale sottoposta dal Tribunale di Milano con riferimento all’art. 1, co. 1, 2 e 4, della l. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). Tra i motivi del ricorso, il presunto contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost. in relazione agli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU. Successivamente all’ordinanza di rimessione, la disposizione censurata era stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc a seguito della sentenza C. cost. n. 96/2015, che ne ha dichiarato l’incostituzionalità.

Ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Milano nel procedimento vertente tra B.R. ed altro e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano con ordinanza del 4 marzo 2015, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che – nel corso di un procedimento cautelare ante causam introdotto da una coppia fertile, la quale chiedeva di poter comunque accedere a trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) per essere, una di esse parti, affetta da patologia irreversibile e trasmissibile geneticamente – l’adito Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, premessane la rilevanza, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte, appunto, in cui non consentono il ricorso alla PMA anche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, oltreché con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
che, nel giudizio innanzi a questa Corte, non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, con sentenza n. 96 del 2015, è già stata dichiarata, in termini sostanzialmente corrispondenti al petitum dell’odierno rimettente, l’illegittimità costituzionale dei predetti artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004 «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche»;
che, dunque, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché, con la citata sentenza, la normativa censurata dal Tribunale a quo, per il profilo del suo contenuto indiscriminatamente ostativo all’accesso delle coppie fertili alla PMA, è già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc (fra le tante, ordinanze n. 173 del 2015, n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013 e n. 182 del 2012).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione ed all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.