Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna 10 novembre 2014, n. 4701

Il caso riguardava due donne che si erano sposate in Oregon (Stati Uniti), dove ciascuna aveva adottato il figlio dell’altra (entrambi nati a seguito di inseminazione artificiale). Il Tribunale dei minorenni di Bologna ha esaminato il ricorso di una di esse, tendente a ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza statunitense di adozione. Il Tribunale ha osservato che il matrimonio tra persone dello stesso sesso, pur se – a seguito dell’evoluzione normativa innescata dalle sentenze della Corte europea dei diritti umani – non può considerarsi contrario all’ordine pubblico, è però privo di effetti giuridici nel nostro ordinamento. Ciò costituiva un ostacolo insormontabile al riconoscimento della sentenza straniera di adozione, anche perché il Tribunale non ha ritenuto utilizzabile a tal fine l’istituto della ‘adozione in casi speciali’ (anche da parte di persone non sposate) previsto dalla l. n. 184/1983 (“Diritto del minore a una famiglia”). Di conseguenza, il Tribunale ha rilevato che non era possibile decidere il caso secondo il superiore interesse del minore, come è peraltro imposto dalla normativa internazionale e nazionale, e ha sollevato questione di legittimità degli artt. 35 e 36 l. n. 184/1983 “nella parte in cui non consentono al giudice di valutare … se risponda all’interesse del minore adottato, il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore” quando il matrimonio sia privo di effetti giuridici in Italia.