Il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale della normativa interna sulle misure di prevenzione personali (artt. 1, 3 e 5 l. n. 1423/1956 e artt. 1, 4, co.1, lett. c), 6 e 8 d. lgs. n. 159/2011) per contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4 alla CEDU. Contrariamente a quanto ritenuto da altre corti italiane, il Tribunale ha ritenuto sussistente l’obbligo dei giudici italiani di conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti umani nel caso de Tommaso c. Italia (Grande Camera, 23 febbraio 2017), in quanto la sentenza, essendo stata pronunciata dalla Grande Camera, ‘supera la mancanza di un orientamento consolidato’.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; Decreto del Tribunale di Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, 7 marzo 2017, n. 13; Ordinanza della Corte d’appello di Napoli, VIII sez. pen., 15 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 27 aprile 2017, n. 40076; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. pen. misure di prevenzione, 16-29 maggio 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194