Ordinanza del Tribunale di Trieste, sez. civ., 3 novembre 2015

Se uno straniero che non ha i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato è comunque esposto, nel Paese d’origine, al pericolo di gravi violazioni dei suoi diritti fondamentali, deve essergli accordata la protezione internazionale sussidiaria prevista dal d. lgs. n. 251/2007, o un permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co.6, d.lgs. n. 286/1998). Il Tribunale di Trieste ha accolto l’opposizione proposta da un cittadino del Mali avverso la decisione della Commissione territoriale di non riconoscergli alcuna forma di protezione. Ciò perché nel Paese d’origine del richiedente vi era un quadro generale di violenza indiscriminata e di violazione sistematica dei diritti umani.