Ordinanza del Tribunale di Trieste, sez. civ., 8 ottobre 2013

Il Tribunale ha riformato la decisione con cui la Commissione territoriale competente aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di un cittadino nigeriano. Il Tribunale ha confermato che la situazione del ricorrente non giustificava il riconoscimento dello status di rifugiato; tuttavia, doveva essergli accordata la protezione sussidiaria ex art. 2, lett. g, d. lgs. 251/2007, poiché la situazione di diffusa violenza esistente nel paese d’origine a causa di numerosi conflitti interni era tale da far ritenere che, in caso di rientro in Nigeria, egli avrebbe corso il rischio effettivo di subire trattamenti contrari all’art. 3 della CEDU.