Ordinanza del Tribunale di Torino, IX sez. civ., 3 febbraio 2017, n. 368

Il Tribunale di Torino non ha convalidato il provvedimento di trattenimento di un richiedente asilo presso il C.I.E. (Centro di Identificazione e di Espulsione) ai fini dell’espulsione poiché, sulla base della normativa italiana e della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, non vi erano i presupposti per ritenere che la domanda d’asilo fosse stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’espulsione. Il richiedente aveva infatti spiegato, con argomenti validi e non contraddittori, per quale ragione non avesse proposto la sua domanda anteriormente (così escludendo la ‘strumentalità’ ex d.lgs. n. 142/2015, di attuazione della normativa europea in tema di protezione internazionale). Egli aveva altresì dimostrato la convivenza con altri membri della sua famiglia da tempo residenti in Italia, nonché l’assenza di sue pregresse condotte tali da giustificare l’espulsione.