Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha annullato l’espulsione di un immigrato di nazionalità siriana disposta dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (t.u. sull’immigrazione e la condizione dello straniero), relativo all’espulsione dello straniero che può essere disposta, in presenza di certe circostanze, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione per un reato penale. La decisione del Tribunale si è fondata sul fatto che, date le condizioni di conflitto interno in Siria, l’espulsione verso il Paese di origine avrebbe esposto il ricorrente a concreto pericolo di violazione dei suoi diritti fondamentali. Il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 20514/2010 della Corte di Cassazione, VI sez. pen., ove è detto che il divieto di respingimento (non-refoulement) previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla CEDU “è assoluto e si applica ad ogni persona, senza considerazione né del suo status, né del tipo d’imputazione o di condanna ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, compresa l’estradizione e l’espulsione”.