Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino 26 marzo 2014

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Giurisprudenza penale

Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha annullato l’espulsione di un immigrato di nazionalità siriana disposta dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (t.u. sull’immigrazione e la condizione dello straniero), relativo all’espulsione dello straniero che può essere disposta, in presenza di certe circostanze, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione per un reato penale. La decisione del Tribunale si è fondata sul fatto che, date le condizioni di conflitto interno in Siria, l’espulsione verso il Paese di origine avrebbe esposto il ricorrente a concreto pericolo di violazione dei suoi diritti fondamentali. Il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 20514/2010 della Corte di Cassazione, VI sez. pen., ove è detto che il divieto di respingimento (non-refoulement) previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla CEDU “è assoluto e si applica ad ogni persona, senza considerazione né del suo status, né del tipo d’imputazione o di condanna ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, compresa l’estradizione e l’espulsione”.