Ordinanza del Tribunale di Roma, I sez. civ., 14 gennaio 2014

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della l. n. 40/2004 relativa alla procreazione medicalmente assistita, nella parte in cui vieta la diagnosi pre-impianto degli embrioni al fine di evitare la nascita di un bambino affetto da patologie ereditarie. Richiamando la propria decisione del 2013, con cui aveva autorizzato i coniugi Costa e Pavan ad effettuare la diagnosi pre-impianto in esecuzione della sentenza pronunciata nei loro confronti dalla Corte europea dei diritti umani – la quale aveva giudicato le norme italiane in contrasto con l’art. 8 della CEDU –, il Tribunale ha però ritenuto di non potere, viceversa, disapplicare il divieto posto dalla l. n. 40 in un nuovo caso, su cui la Corte europea non si era pronunciata. Il Tribunale ha altresì ritenuto infondata la tesi di una pretesa “comunitarizzazione” della CEDU, con ricadute dirette nell’ordinamento italiano, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Pertanto, attenendosi ai noti orientamenti della Corte costituzionale circa il rapporto tra la CEDU e il diritto interno, il Tribunale ha dapprima verificato ed escluso che le disposizioni in esame della l. n. 40 potessero interpretarsi in modo conforme all’art. 8 CEDU, e ha quindi rinviato la questione alla Corte costituzionale.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia; Sentenza del Tribunale di Roma, I sez. civ., 23 settembre 2013

  • Lingua originale: Italiano