Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia 9 febbraio 2013

Con questa ordinanza il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il ricorso avverso un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno fondato sulla pretesa insussistenza dei motivi familiari addotti dal richiedente, sul presupposto che la sua condizione di transessuale escludesse radicalmente la possibilità di una convivenza more uxorio intesa quale effettiva comunità di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani per la quale la prosecuzione del matrimonio tra una persona che ha cambiato sesso ed il coniuge rientra nella nozione di “vita familiare” (art. 8 CEDU), il Tribunale ha osservato che la condizione di transessuale di uno dei coniugi (che non ha cambiato sesso chirurgicamente, né tanto meno ha chiesto la rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso) non impedisce, di per sé, una stabile e solida relazione coniugale. In conclusione, il Tribunale non ha ravvisato nel caso una fattispecie di inesistenza del matrimonio.