Ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. I bis, giugno 2016

Il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, limitatamente al fatto che un cittadino ucraino, renitente alla leva nel suo Paese d’origine, non aveva diritto al riconoscimento dello status di rifugiato secondo la legislazione italiana applicativa della Convenzione ONU e Protocollo addizionale. Data la situazione di perduranti scontri in Ucraina, e il rischio per il richiedente di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, a pene o trattamenti disumani o altre violazioni di diritti fondamentali in base alla CEDU, vi erano i presupposti  per la protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007 e art. 2, lett. f, d.lgs. n. 25/2008.