Ordinanza del Tribunale di Napoli 12 maggio 2017

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Giurisprudenza penale

Con questa ordinanza, il g.u.p. del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma procedurale che non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza preliminare per il giudice che, avendo ravvisato nel corso della stessa udienza preliminare un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il p.m. a modificare l’imputazione e questi abbia aderito (art. 34, co. 2, c.p.p.). Secondo il Giudice remittente, tale norma sarebbe in contrato con l’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un tribunale imparziale. Secondo il Giudice, la norma contrasta inoltre con l’interpretazione consolidata dell’art. 6 CEDU da parte delle Corte europea dei diritti umani con riguardo alla nozione di imparzialità che rileva sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. In particolare, la Corte europea ha ravvisato “una violazione del principio di imparzialità ogni qual volta le attività poste in essere anteriormente dal giudice siano tali da far ritenere oggettivamente riscontrata una sostanziale anticipazione del giudizio, sia per l’estensione dei poteri affidati, sia per l’approfondita conoscenza degli elementi di prova su cui poi sarà chiamato a rendere la decisione nel merito”.