Il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 170 del 12 maggio 2017, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, co. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di trattazione dell’udienza nei confronti del giudice che, nel corso dell’udienza preliminare, ha ravvisato un fatto diverso e invitato il p.m. a procedere nei confronti dello stesso imputato, modificando l’imputazione. Nel caso in esame il p.m., su suggerimento del g.u.p., aveva modificato l’accusa da divulgazione pornografica minorile e tentata violenza privata in produzione di materiale pornografico minorile e atti persecutori. Per il Tribunale ciò potrebbe violare l’art. 117 Cost. in relazione all’art 6 CEDU (equo processo).