Ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lav., 6 novembre 2015

Il Tribunale di Milano ha ordinato il versamento dell’assegno di maternità ex art. 74 d.lgs. n. 151/2001 (c.d. ‘bonus bebè’) a favore di una straniera a cui l’assegno era stato negato perché non in possesso di un permesso per lungo-soggiornanti. Per il Tribunale, tale condotta costituisce una discriminazione su base nazionale, vietata dal d.lgs. n. 286/1998, t.u. sull’immigrazione e la condizione dello straniero, sia all’art. 43 – contenente una clausola generale di non discriminazione in applicazione della Convenzione ONU contro la discriminazione razziale – sia all’art. 41, con specifico riferimento alle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale. Del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale che l’uguaglianza ex art. 3 Cost., se riferita al godimento dei diritti fondamentali, non tollera distinzioni tra cittadini e stranieri e, anche fuori dall’ambito dei diritti inviolabili, l’art. 3 vieta discriminazioni tra cittadini e stranieri, o apolidi, quando non vi sia una ragionevole correlazione tra la differenza di trattamento e lo scopo preseguito dalla norma.