Il Tribunale di Milano ha sollevato un’eccezione di incostituzionalità dell’art. 80, co. 19, l. n. 388/2000, nella parte in cui esclude gli stranieri privi di un permesso di lungo soggiorno dal diritto alla pensione di invalidità civile per sordi e all’indennità di comunicazione. Il Tribunale ha richiamato numerose pronunce con cui la Corte costituzionale ha annullato analoghe disposizioni in materia di assistenza sociale, per contrasto con il principio di non discriminazione nel godimento di diritti fondamentali, quali il diritto alla sicurezza sociale (ex multis, sent. n. 40/2013). Rispetto a tali diritti, non è consentito un diverso trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti. Il Tribunale ha poi rilevato che il principio di non discriminazione ex art. 14 CEDU non è immediatamente applicabile dai giudici nazionali. Non potendosi interpretare l’art. 80, co. 19, in modo orientato alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti umani, l’unica via percorribile era dunque promuoverne il giudizio di costituzionalità.
Sentenza della Corte costituzionale 11 marzo 2013, n. 40