Ordinanza del Tribunale di Milano, I sez. civ., 3 dicembre 2015

Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione proposta da un cittadino del Mali alla decisione della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento sia dello status di rifugiato sia del diritto alla protezione internazionale umanitaria. Basandosi sulla Convenzione relativa allo status di rifugiato e sulla normativa UE attuata in Italia con d.lgs. n. 257/2008 e successive modifiche, il Tribunale ha riformato la decisione in merito alla protezione internazionale, accogliendo le argomentazioni del richiedente – un giovane di 22 anni – circa il concreto pericolo che, una volta rimpatriato, egli sarebbe stato arruolato ed inviato a contrastare i ribelli nel Nord del Paese, dove una situazione di violenza generalizzata e l’assenza di effettivo controllo da parte delle autorità statali lo avrebbero esposto al concreto pericolo di violazioni dei suoi diritti fondamentali.