Ordinanza del Tribunale di Lecce, I sez. civ., 17 luglio 2017, n. 14991

Oggetto dell’ordinanza era il ricorso proposto da una cittadina nigeriana avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Siracusa aveva rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, aventi entrambe ad oggetto le aggressioni subite dalla donna nel paese d’origine da parte della famiglia del marito. Il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente l’opposizione. Basandosi sulla Convenzione relativa allo status di rifugiato, ha infatti riformato la decisione in merito alla protezione sussidiaria, censurando che il caso fosse stato qualificato come una mera questione familiare, senza tenere conto delle dichiarazioni della richiedente di non avere ricevuto alcuna forma di protezione dalle autorità nigeriane. Il Tribunale ha accolto le argomentazioni circa il pericolo che, una volta rimpatriata, la richiedente potesse essere esposta a concreto rischio di morte o di ripetizione di trattamenti inumani o degradanti da parte dei familiari, senza ricevere protezione adeguata dalle autorità del paese d’origine.