Ordinanza del Tribunale di Lecce 3 ottobre 2017

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Giurisprudenza penale

Con questa ordinanza, il Tribunale di Lecce ha sospeso il procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione di illegittimità dell’art. 191 c.p.p., per contrasto, tra gli altri, con l’art. 117 della Cost. in riferimento all’art. 8 della CEDU. Secondo il Tribunale, la questione non sarebbe infondata in quanto lo Stato italiano non ha adottato efficaci disincentivi agli abusi delle forze di polizia in caso di perquisizioni e sequestri. Il Tribunale ha rilevato che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il quale riconosceva la piena utilizzabilità probatoria degli esiti di perquisizioni e sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria al di fuori dei casi previsti dalla legge, è in contrasto con le fonti sovranazionali. In particolare, la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 16 marzo 2017 nel caso Modestou c. Grecia ha riconosciuto una violazione dell’art. 8 della CEDU in un caso di perquisizione eseguita senza alcun controllo giurisdizionale ex ante e sulla scorta di un mandato di perquisizione generico, ovvero, privo di una illustrazione motivata (e condivisibile) delle ragioni della perquisizione.