Ordinanza del Tribunale di Genova, XI sez. civ., 30 giugno 2016, n. 8

Il Tribunale ha escluso che la situazione esistente nella regione di Casamance (Senegal), da cui proveniva il ricorrente, pur in presenza di ripetuti disordini, fosse caratterizzata da “violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato” (art. 14 d.lgs. n. 25/2008) tale da dare luogo alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, d.lgs. n. 151/2007. Contrariamente a quanto deciso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, tuttavia, vi erano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, in quanto nella stessa zona era in corso una grave emergenza umanitaria, che avrebbe posto il ricorrente, in caso di rientro, in condizione di estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la possibilità di esercizio dei suoi diritti fondamentali.

  • Vedi anche:

    Ordinanza del Tribunale di Genova, XI sez. civ., 30 giugno 2016, n. 9

  • Lingua originale: Italiano