ASGI. Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Annullando la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il Tribunale di Genova ha giudicato credibile il racconto di un richiedente asilo e gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, in base al fatto che, pur non essendo omosessuale, egli era ormai creduto tale dalle autorità di polizia e dalla sua stessa famiglia nel paese d’origine (il Ghana), dove le persone omosessuali sono oggetto di discriminazione diffusa. Vi era quindi l’oggettivo e fondato timore che al rientro nel suo paese potesse essere perseguitato come appartenente a un particolare gruppo sociale, ai sensi dell’art. 1, par. 2, della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.
Ordinanza del Tribunale di Venezia, III sez. civ., 14 giugno 2016