Questa ordinanza è stata emanata dal Tribunale di Firenze nel procedimento per il risarcimento di danni instaurato contro la Germania dagli eredi di un cittadino italiano vittima di crimini di guerra commessi dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. Il procedimento era stato sospeso in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla compatibilità con la Costituzione della decisione adottata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nel 2012, secondo cui tali procedimenti – conclusi o ancora pendenti in Italia – violano la norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione civile. Applicando la sentenza della Corte cost. n. 238/2014, che ha dichiarato la decisione della CIG ineseguibile in Italia per contrasto con valori fondamentali dell’ordinamento nazionale, il Tribunale ha respinto l’eccezione della Germania relativa all’insussistenza della giurisdizione italiana. Tenendo conto che una tale pronuncia rischia di configurare un nuovo illecito internazionale dell’Italia, e richiamando la parte della sentenza CIG che invita Italia e Germania a negoziare una soluzione concordata per il risarcimento dei danni, il Tribunale ha ritenuto opportuno suggerire alle parti un’ipotesi di soluzione conciliativa, secondo gli artt. 185 e 185 bis c.p.p.
Sentenza della Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia); Legge 14 gennaio 2013, n. 5, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni; Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 30 maggio 2012, n. 32139; Sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2014, n. 238; Ordinanza del Tribunale di Firenze 21 gennaio 2014, n. 1300; Sentenza del Tribunale di Firenze, II sez. civ., 6 luglio 2015, n. 2468.