Ordinanza del Tribunale di Firenze, I sez. civ., 23 novembre 2015

Il Tribunale di Firenze ha accordato la protezione sussidiaria ex artt. 2, lett. g, e 14 d.lgs. n. 251/2007 a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza indiscriminata diffusa su quasi tutto il territorio del suo Paese d’origine, nonostante il richiedente non avesse fornito alcuna documentazione al riguardo. Il Tribunale ha ricordato che, quando non esistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, la Commissione territoriale, o il Tribunale devono accordare la protezione internazionale sussidiaria se vi è una minaccia grave e individuale per la vita o la persona del richiedente (condanna a morte, tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, pericolo per la vita o l’integrità fisica di un civile in situazioni di conflitto interno o internazionale), oppure devono accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co.6, d.lgs. n. 286/1998). L’onere probatorio è a carico del richiedente, ma la Commissione o il Tribunale adito devono collaborare attivamente, assumendo, se occorre, tutte le informazioni necessarie.