Con questa ordinanza il Tribunale di Firenze ha deciso sul ricorso di una coppia di coniugi che chiedevano di accedere alla fecondazione eterologa nonostante il divieto posto dall’art. 4, co. 3, l. n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, a seguito della sentenza resa in prima istanza dalla Corte europea dei diritti umani nell’analogo caso S.H. e altri c. Austria (poi riformata dalla Grande Camera), che aveva ritenuto un tale divieto contrario al rispetto della vita privata e familiare e al principio di non discriminazione ex artt. 8 e 14 della CEDU. I ricorrenti prospettavano che l’art. 4, co. 3, dovesse essere disapplicato dal giudice italiano, sostenendo che a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la CEDU sia immediatamente applicabile nell’ordinamento giuridico degli Stati membri come parte del diritto dell’UE; e, in subordine, che il giudice dovesse sollevare questione di legittimità costituzionale della norma censurata, per violazione degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost. Il Tribunale ha escluso che la CEDU sia direttamente applicabile nell’ordinamento interno e ha ritenuto che, tenuto conto della intervenuta riforma della sentenza della Corte europea da parte della Grande Camera, la questione di legittimità costituzionale non potesse essere proposta con riferimento agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., bensì per contrasto con l’art. 3, in quanto il diverso trattamento fatto dalla l. n. 40 alle coppie sterili rispetto alle coppie il cui desiderio di procreare è ostacolato da altre patologie riproduttive lede il principio costituzionale di ragionevolezza.